Volontariato al posto del carcere
In Italia è in vigore una norma che offre come alternativa al carcere lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, ma quasi nessuno la conosce. Si tratta dell'art. 73 comma 5 bis del Testo unico sugli stupefacenti, modificato dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006 che prevede che nei reati di spaccio di lieve entità, per i quali è prevista la pena della reclusione da 1 a 6 anni e dove non sia possibile concedere la sospensione condizionale, il giudice di primo grado, sentito il parere del pm, puo applicare, anziché pene detentive e pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità. Un decreto del ministero di Giustizia del 2001 chiariva che per lavoro di pubblica utilità si intende attività non retribuita a favore della collettività da svolgersi presso lo Stato,
enti locali, organizzazioni di volontariato che allo scopo devono stipulare un accordo con il tribunale di riferimento. Al Tribunale di Milano per ora è depositata una sola intesa, quella con i City Angels. Non è detto che in futuro sia così. Questa opportunità, è aperta a tutte le associazioni impegnate con i detenuti con programmi di recupero. L'obiettivo è di arrivare ad averne alcune, una sorta di albo i cui iscritti sono stati selezionati, a cui di volta in volta attingere a seconda delle esigenze del programma di reinserimento.
enti locali, organizzazioni di volontariato che allo scopo devono stipulare un accordo con il tribunale di riferimento. Al Tribunale di Milano per ora è depositata una sola intesa, quella con i City Angels. Non è detto che in futuro sia così. Questa opportunità, è aperta a tutte le associazioni impegnate con i detenuti con programmi di recupero. L'obiettivo è di arrivare ad averne alcune, una sorta di albo i cui iscritti sono stati selezionati, a cui di volta in volta attingere a seconda delle esigenze del programma di reinserimento.

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