7.4.08

Congedo di maternità per genitori adottivi

La Finanziaria di quest'anno (I. 24 dicembre 2007, n. 244) all'art. 2, commi da 452 a 456, modificando -dal 1° gennaio 2008- il dlgs 26 marzo 2001 , n. 151 « Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità», riconosce il diritto al congedo di maternità -per una durata massima di 5 mesi - anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
A questo proposito si deve distinguere tra adozione nazionale e internazionale: nella prima ipotesi (adozione nazionale) il congedo dev'essere utilizzato nei primi 5 mesi successivi all'ingresso effettivo del minore in famiglia. In caso di adozione internazionale, invece, la madre può usufruire del congedo anche prima dell'ingresso del minore in ltalia, e cioè durante il periodo di permanenza all'estero. Tale periodo dev'essere certificato dall'ente che cura la procedura di adozione.
Il congedo inutilizzato non viene comunque perso, potendo essere utilizzato entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in ltalia. La lavoratrice che durante la permanenza all'estero non chieda (o chieda in parte) il congedo di maternità, ha diritto a un congedo non retribuito. Per l'affidamento il congedo puo essere fruito entro 5 mesi, per un periodo massimo di 3 mesi. Viene infine previsto che possano fruire del congedo parentale i genitori adottivi e affidatari, entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia, fino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore.